Art. 35 · Disposizione penale.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 35

66 / 3261

Disposizione penale.

In vigore dal 22 dic 2000
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli , nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera e)) che "Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni: [...] e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-35