CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo I›Sez. II
Art. 346
429 / 3261Nomina del tutore e del protutore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-346