CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 340
Abrogato412 / 3261Nuove nozze della madre.
In vigore dal 7 feb 2014
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Note all'articolo
- La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 236, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti".
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-340