CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 337 septies
424 / 3261Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
In vigore dal 7 feb 2014
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-337-septies