CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 337
409 / 3261Vigilanza del giudice tutelare.
In vigore dal 7 feb 2014
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-337