CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 321
393 / 3261Nomina di un curatore speciale.
In vigore dal 7 feb 2014
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-321