CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 32
63 / 3261Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-32