Art. 32 · Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 32

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Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-32