CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 318
390 / 3261Abbandono della casa del genitore.
In vigore dal 7 feb 2014
Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-318