Art. 318 · Abbandono della casa del genitore.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 318

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Abbandono della casa del genitore.

In vigore dal 7 feb 2014
Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-318