CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 315
387 / 3261Stato giuridico della filiazione.
In vigore dal 1 gen 2013
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-315
Stato giuridico della filiazione.
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