Art. 315 · Stato giuridico della filiazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 315

387 / 3261

Stato giuridico della filiazione.

In vigore dal 1 gen 2013
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-315