Art. 314/9 · Convocazione dei genitori e parenti irreperibili.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo III

Art. 314/9

Abrogato367 / 3261

Convocazione dei genitori e parenti irreperibili.

In vigore dal 1 giu 1983
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-314-9