Art. 314/23 · Proroga della durata dello stato di adottabilita.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo III

Art. 314/23

Abrogato381 / 3261

Proroga della durata dello stato di adottabilita.

In vigore dal 1 giu 1983
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-314-23