Art. 314/2 · Requisiti degli adottanti.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo III

Art. 314/2

Abrogato360 / 3261

Requisiti degli adottanti.

In vigore dal 1 giu 1983
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-314-2