Art. 311 · Manifestazione del consenso.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo II

Art. 311

356 / 3261

Manifestazione del consenso.

In vigore dal 7 lug 1967
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431. L'assenso delle persone indicate negli può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Note all'articolo

  • La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-311