Art. 305 · Revoca dell'adozione.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I

Art. 305

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Revoca dell'adozione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-305