CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 305
350 / 3261Revoca dell'adozione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-305