CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 298
343 / 3261Decorrenza degli effetti dell'adozione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-298