Art. 298 · Decorrenza degli effetti dell'adozione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 298

343 / 3261

Decorrenza degli effetti dell'adozione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione. Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
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