CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo II
Art. 2967
3259 / 3261Effetto dell'impedimento della decadenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2967