Art. 2963 · Computo dei termini di prescrizione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 4

Art. 2963

3255 / 3261

Computo dei termini di prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2963