Art. 2958 · Corso della prescrizione.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 3

Art. 2958

3269 / 3280

Corso della prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2958