CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 3
Art. 2957
3249 / 3261Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
In vigore dal 19 apr 1942
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2957