Art. 2957 · Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 3

Art. 2957

3249 / 3261

Decorrenza delle prescrizioni presuntive.

In vigore dal 19 apr 1942
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
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