Art. 2956 · Prescrizione di tre anni.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 3

Art. 2956

3248 / 3261

Prescrizione di tre anni.

In vigore dal 12 giu 1966
Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2956