Art. 2955 · Prescrizione di un anno.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. IV§ 3

Art. 2955

3247 / 3261

Prescrizione di un anno.

In vigore dal 12 giu 1966
Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2955