CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. IV›§ 2
Art. 2949
3241 / 3261Prescrizione in materia di società.
In vigore dal 19 apr 1942
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2949