Art. 2944 · Interruzione per effetto di riconoscimento.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. III

Art. 2944

3236 / 3261

Interruzione per effetto di riconoscimento.

In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2944