CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 2944
3236 / 3261Interruzione per effetto di riconoscimento.
In vigore dal 19 apr 1942
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2944