Art. 2940 · Pagamento del debito prescritto.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. I

Art. 2940

3251 / 3280

Pagamento del debito prescritto.

In vigore dal 19 apr 1942
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2940