CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 2940
3232 / 3261Pagamento del debito prescritto.
In vigore dal 19 apr 1942
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2940