CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VIII›Capo I
Art. 294
339 / 3261Pluralità di adottati o di adottanti.
In vigore dal 7 lug 1967
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-294