Art. 294 · Pluralità di adottati o di adottanti.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIIICapo I

Art. 294

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Pluralità di adottati o di adottanti.

In vigore dal 7 lug 1967
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-294