CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 2938
3230 / 3261Non rilevabilità d'ufficio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2938