Art. 2938 · Non rilevabilità d'ufficio.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. I

Art. 2938

3230 / 3261

Non rilevabilità d'ufficio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2938