Art. 2934 · Estinzione dei diritti.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo VCapo ISez. I

Art. 2934

3226 / 3261

Estinzione dei diritti.

In vigore dal 19 apr 1942
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2934