CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 2930
3222 / 3261Esecuzione forzata per consegna o rilascio.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2930