Art. 2930 · Esecuzione forzata per consegna o rilascio.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. II

Art. 2930

3222 / 3261

Esecuzione forzata per consegna o rilascio.

In vigore dal 19 apr 1942
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2930