CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 2
Art. 2917
3209 / 3261Estinzione del credito pignorato.
In vigore dal 19 apr 1942
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2917