Art. 2917 · Estinzione del credito pignorato.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 2

Art. 2917

3228 / 3280

Estinzione del credito pignorato.

In vigore dal 19 apr 1942
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
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