Art. 2917 · Estinzione del credito pignorato.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 2

Art. 2917

3209 / 3261

Estinzione del credito pignorato.

In vigore dal 19 apr 1942
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2917