CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 2
Art. 2915
3207 / 3261Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati.
In vigore dal 19 apr 1942
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2915