CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 2
Art. 2913
3205 / 3261Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.
In vigore dal 19 apr 1942
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2913