CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo I
Art. 2908
3199 / 3261Effetti costitutivi delle sentenze.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2908