CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo I
Art. 2907
3198 / 3261Attività giurisdizionale.
In vigore dal 19 apr 1942
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2907