CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XIII
Art. 2899
3190 / 3261Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall', se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili nè astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2899