Art. 2891 · Diritto dei creditori di far vendere i beni.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. XII

Art. 2891

3182 / 3261

Diritto dei creditori di far vendere i beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purchè adempia le condizioni che seguono: 1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore; 2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato; 3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra; 4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.
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