CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XI
Art. 2887
3178 / 3261Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine.
In vigore dal 2 set 1985
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2887