CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XI
Art. 2886
3177 / 3261Formalità per la cancellazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2886