Art. 2886 · Formalità per la cancellazione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. XI

Art. 2886

3177 / 3261

Formalità per la cancellazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2886