Art. 2880 · Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. X

Art. 2880

3190 / 3280

Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2880