CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. X
Art. 2880
3171 / 3261Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2880