Art. 2880 · Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. X

Art. 2880

3171 / 3261

Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2880