Art. 2879 · Rinunzia all'ipoteca.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. X

Art. 2879

3170 / 3261

Rinunzia all'ipoteca.

In vigore dal 19 apr 1942
La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2879