CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IX
Art. 2874
3165 / 3261Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell', e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2874