Art. 2872 · Modalità della riduzione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. IX

Art. 2872

3163 / 3261

Modalità della riduzione.

In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2872