Art. 2869 · Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. VIII

Art. 2869

3179 / 3280

Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2869