Art. 2866 · Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VII

Art. 2866

3157 / 3261

Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito. Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell'. Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall' a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2866