Art. 2859 · Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VII

Art. 2859

3150 / 3261

Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna. Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2859