CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 2
Art. 2851
3142 / 3261Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa.
In vigore dal 19 apr 1942
(Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa).
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall', se queste risultano dai registri medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2851