Art. 285 · Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIISez. II

Art. 285

Abrogato330 / 3261

Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.

In vigore dal 1 gen 2013
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219

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