Art. 2848 · Nuova iscrizione dell'ipoteca.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 2

Art. 2848

3158 / 3280

Nuova iscrizione dell'ipoteca.

In vigore dal 19 apr 1942
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2848