Art. 2845 · Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. V§ 1

Art. 2845

3136 / 3261

Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine, le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli , salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo. Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all'iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria. Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2845