Art. 284 · Legittimazione per provvedimento del giudice.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VIISez. II

Art. 284

Abrogato329 / 3261

Legittimazione per provvedimento del giudice.

In vigore dal 1 gen 2013
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-284