CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2831
3122 / 3261Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'.
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2831